Art. 81. Funzioni delle province 1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) quelle individuate dal decreto legislativo n. 112/1998, art. 89, alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h); b) piccole derivazioni di acqua pubblica, ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, tutela del sistema idrico sotterraneo; c) catasto dei pozzi; d) opere di bonifica; e) progettazione, realizzazione e gestione di interventi finalizzati alla salvaguardia, consolidamento e sistemazione del suolo, ivi compresi gli interventi d'urgenza interessanti centri abitati, anche a richiesta dei comuni; f) pareri preventivi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 64/1974, per la realizzazione di opere negli abitati classificati da consolidare ai sensi della legge n. 445/1908.