Art. 90. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita in materia di trasporto pubblico locale i compiti e le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale e, in particolare, riguardanti: a) il piano regionale dei trasporti; b) gli iridirizzi per la pianificazione dei trasporti locali; c) gli investimenti, raccordati con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante accordi di programma; d) individuazione, d'intesa con gli enti locali, dei servizi minimi e delle aree a domanda debole; e) modalita' per la determinazione delle tariffe, in vista della integrazione intermodale; f) ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali; g) servizi di trasporto su ferro attualmente in concessione alla FF.SS. - S.p.a. e relativi contratti di servizio, nonche' accordo di programma con il ministero dei trasporti per il risanamento economico; h) disciplina, anche graduale, delle regole a livello regionale e locale di concorrenzialita' nella gestione dei servizi: i) criteri per servizi di linea speciali; l) concessioni per la gestione di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; m) interporti di interesse regionale. 2. La Regione adotta, ai sensi del precedente art. 19, la legge di riordino della materia, sulla base dei principi della legge n. 59/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e b) e del decreto legislativo n. 422/1997.