Art. 92. Funzioni dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) piani urbani del traffico; b) rete dei servizi minimi di competenza; c) adempimenti di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422/1997, di intesa con i comuni limitrofi e, nelle zone montane, con le comunita' montane, per i servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole, mediante veicoli fino a 9 posti; d) regolamentazione dei servizi in economia e affidamento e vigilanza dei servizi di competenza.