(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscanae n. 28 del 22 ottobre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina: i requisiti per l'accesso al ruolo unico regionale; il contenuto dei bandi di selezione; la formulazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie; 2. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente. 3. Con regolamento del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazione di lavoro e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate: le modalita' di accesso al ruolo unico regionale e di assunzione del personale a tempo determinato; la tipologia dei procedimenti di selezione; le categorie riservatarie e le preferenze; le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni; la composizione, le modalita' di nomina, gli adempimenti e i compensi delle commissioni di selezione; le modalita' di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato. 4. I compensi previsti per le commissioni di selezione dell'amministrazione regionale trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle Aziende sanitarie della Toscana. 5. Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parita' e pari opportunita' tra donne e uomini, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32.