(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscanae n. 28 del
                          22 ottobre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. La presente legge disciplina:
      i requisiti per l'accesso al ruolo unico regionale;
      il contenuto dei bandi di selezione;
      la formulazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie;
    2.  Sono  fatte  salve  le  eventuali  diverse disposizioni nelle
materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa
vigente.
    3.  Con  regolamento  del  Consiglio  regionale,  nel rispetto di
quanto  disposto  dal  contratto  collettivo  nazione di lavoro e dal
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed
integrazioni,  sono  disciplinate:  le  modalita' di accesso al ruolo
unico regionale e di assunzione del personale a tempo determinato; la
tipologia  dei procedimenti di selezione; le categorie riservatarie e
le  preferenze;  le  modalita'  ed  i  termini di presentazione delle
domande  di  ammissione alle selezioni; la composizione, le modalita'
di  nomina,  gli  adempimenti  e  i  compensi  delle  commissioni  di
selezione;  le  modalita' di svolgimento delle prove di selezione per
l'assunzione   del   personale  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo
determinato.
    4.   I   compensi   previsti  per  le  commissioni  di  selezione
dell'amministrazione  regionale  trovano  applicazione  anche  per le
commissioni di concorso delle Aziende sanitarie della Toscana.
    5.  Le  procedure  per  l'accesso  all'impiego  regionale  devono
garantire il rispetto dei principi di parita' e pari opportunita' tra
donne  e  uomini, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della
legge regionale 20 luglio 1992, n. 32.