Art. 10. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97 1. Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97, e' sostituito dal seguente: "Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge non costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla Regione Toscana".