Art. 10.
  Modifiche all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97
    1.  Il  quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre
1995, n. 97, e' sostituito dal seguente:
    "Gli  incarichi  attribuiti  ai  sensi  della  presente legge non
costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla Regione
Toscana".