Art. 11.
                             Abrogazioni
    1. L'entrata in vigore della presente legge decorre dalla data di
entrata  in  vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 1 della
presente legge; da tale data sono abrogate:
      la legge regionale 1o settembre 1986, n. 41;
      la legge regionale 19 marzo 1996, n. 23;
      la legge regionale 19 giugno 1996, n. 43;
      la legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3;
      il  regolamento  di  attuazione  della legge regionale 19 marzo
1996, n. 23, del 18 luglio 1996, n. 5.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 14 ottobre 1999
      Marcucci (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)
    La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il
22 settembre  1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il
giorno 8 ottobre 1999.