Art. 11. Abrogazioni 1. L'entrata in vigore della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 1 della presente legge; da tale data sono abrogate: la legge regionale 1o settembre 1986, n. 41; la legge regionale 19 marzo 1996, n. 23; la legge regionale 19 giugno 1996, n. 43; la legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3; il regolamento di attuazione della legge regionale 19 marzo 1996, n. 23, del 18 luglio 1996, n. 5. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 ottobre 1999 Marcucci (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 22 settembre 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il giorno 8 ottobre 1999.