Art. 2.
                  Requisiti generali per l'accesso
    1.  Per  accedere all'impiego regionale e' necessario possedere i
seguenti requisiti generali:
      a) cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani  non  appartenenti  alla Repubblica. I cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  europea  (U.E.)  possono  accedere, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n.  174,  a  tutti i posti dell'organico
regionale   a  parita'  di  requisiti,  purche'  abbiano  un'adeguata
conoscenza  della  lingua  italiana  da  accertare  nel  corso  dello
svolgimento delle prove;
      b) eta'  non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle
liste  elettorali;  limiti  superiori di eta' per l'accesso ad alcune
figure  professinali,  in  relazione  alla  natura  del servizio o ad
oggettive  necessita'  dell'amministrazione,  possono essere previsti
dal regolamento attuativo della presente legge;
      c) idoneita' fisica all'impiego;
      d) titolo di studio prescritto dal bando.
    2.  Non  possono  accedere  all'impiego regionale coloro che sono
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro  che sono stati
destituiti  dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da
pubbliche amministrazioni.