Art. 2. Requisiti generali per l'accesso 1. Per accedere all'impiego regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (U.E.) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell'organico regionale a parita' di requisiti, purche' abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove; b) eta' non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di eta' per l'accesso ad alcune figure professinali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione, possono essere previsti dal regolamento attuativo della presente legge; c) idoneita' fisica all'impiego; d) titolo di studio prescritto dal bando. 2. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.