Art. 3.
                          Titoli di studio
    1.  I  titoli  di  studio  per l'accesso dall'esterno all'impiego
regionale sono i seguenti:
    categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
    categoria  B:  profili  professionali  collocati  nella posizione
economica  B1:  licenza  della scuola dell'obbligo e specializzazione
professionale se richiesta;
    profili  professionali  collocati  nella  posizione economica B3:
diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturita');
    categoria  C:  diploma di scuola secondaria superiore (diploma di
maturita');
    categoria  D:  profili  professionali  collocati  nella posizione
economica D1: diploma di laurea;
    profili  professionali  collocati  nella  posizione economica D3:
diploma  di  laurea,  nonche'  la prescritta abilitazione nel caso di
prestazioni professionali.
    2.  Per  licenza  della  scuola  dell'obbligo si intende anche la
licenza  elementare  conseguita  anteriormente  all'entrata in vigore
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
    3.  I  bandi  di  selezione  per  posti  di profilo tecnico della
categoria B,   posizione   economica   B3,   possono  prevedere,  con
riferimento  a  mansioni specifiche che presuppongono necessariamente
il  possesso  di  esperienza professionale, l'ammissione di candidati
che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di
specifica  specializzazione  professionale acquisita anche attraverso
esperienze di lavoro.
    4.   I   titoli  di  studio  dei  cittadini  degli  stati  membri
dell'Unione europea sono ammessi previo riconoscimento da parte della
competente autorita' statale.