Art. 4.
                 Accesso alla qualifica dirigenziale
    1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a
seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente:
      a) i   dipendenti   di   ruolo  dell'amministrazione  regionale
inquadrati  nella  categoria  D o di altre pubbliche amministrazioni,
inquadrati  in  categorie  corrispondenti  alla predetta categoria D,
muniti  di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
servizio,  nella predetta categoria. Sono altresi' ammessi coloro che
sono  in  possesso  della  qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche   comprese   anche  quelle  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, muniti del
diploma  di  laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
      b) i  soggetti  muniti  di laurea e di uno dei seguenti titoli:
diploma  di  specializzazione,  dottorato  di ricerca, o altro titolo
post-universitario  rilasciato  da  istituti  universitari italiani o
stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni  formative  pubbliche o
private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto
del  Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono ammessi, altresi', i
soggetti  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in strutture
private,  muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali.