Art. 5. Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, commi 1, 2, 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni - mediante richiesta alle sezioni circoscrizionali competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali - puo' aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B relativamente ai profili professionali collocati nella posizione economica B1, mediante prove di idoneita' effettuate da apposita commissione. 2. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.