Art. 5.
        Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
    1.   Il   ricorso  alle  liste  del  collocamento  ordinario  per
l'avviamento  a  selezione  ai  sensi dell'art. 16, commi 1, 2, 3 e 7
della  legge  28 febbraio  1987,  n.  56  e  successive  modifiche ed
integrazioni  -  mediante  richiesta  alle  sezioni  circoscrizionali
competenti  con  riferimento  alla  localizzazione territoriale delle
sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali - puo' aver luogo per
il  reclutamento  del personale della categoria A e della categoria B
relativamente  ai  profili  professionali  collocati  nella posizione
economica  B1,  mediante  prove  di  idoneita' effettuate da apposita
commissione.
    2.  I  candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito
negativo  non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo
stesso  profilo  professionale,  se  non sono decorsi almeno sei mesi
dalla precedente selezione.