Art. 6.
                         Bando di selezione
    1.  Il  bando  deve  indicare,  ai  sensi dell'art. 4 della legge
7 agosto  1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9,
il  responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere
il  riferimento  alla  legge  regionale  20 luglio  1992,  n. 32, che
garantisce  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al
lavoro  come  anche  previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n.
29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
    2.  Il  bando  deve  inoltre  indicare  i  requisiti  di cui agli
articoli  2,  3  e  4,  della presente legge, nonche' quanto altro si
renda necessario.
    3.  Il  bando puo' prevedere l'indicazione per ambito provinciale
dei posti messi a selezione.
    4.  Il  bando  puo'  prevedere  altresi'  l'indizione di concorsi
unici,  previo  accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri
relativi,  tra  l'amministrazione  regionale  e  gli  enti ed aziende
regionali,  gli enti locali della Toscana, le aziende sanitarie della
Toscana e altre pubbliche amministrazioni.
    5.  Il  bando di selezione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.).