Art. 10.
                      Il collegio dei revisori
    1.  Il  collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi
iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio e' nominato
dal  presidente della provincia che ne individua anche il presidente,
entro  la  data  della nomina del direttore dell'APT. Il collegio dei
revisori  svolge  le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata
in carica del presidente della provincia.
    2. Il collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi
dell'APT   sotto   il   profilo   della   legittimita'   contabile  e
amministrativa.
    3.  Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al collegio dei
revisori dal direttore entro il giorno successivo a quello della loro
adozione.
    4.  L'atto  di  controllo  consiste nell'apposizione del visto di
legittimita'   contabile   e  amministrativa,  da  effettuarsi  entro
quindici giorni dal ricevimento degli atti.
    5.  Se  il direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi del collegio
dei  revisori  adotta  i provvedimenti conseguenti, dandone immediata
notizia  al  collegio  stesso.  In  caso  contrario, il direttore e',
comunque,  tenuto  a  motivare  al  collegio  le proprie valutazioni,
notificando   la   conferma  dell'atto  e  dandone  comunicazione  al
presidente della provincia.
    6.  Per  quanto  attiene  alle condizioni di incompatibilita' dei
membri  del  collegio  dei revisori, valgono le disposizioni previste
per il direttore definite dall'art. 8, comma 3.