Art. 10. Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio e' nominato dal presidente della provincia che ne individua anche il presidente, entro la data della nomina del direttore dell'APT. Il collegio dei revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della provincia. 2. Il collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'APT sotto il profilo della legittimita' contabile e amministrativa. 3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al collegio dei revisori dal direttore entro il giorno successivo a quello della loro adozione. 4. L'atto di controllo consiste nell'apposizione del visto di legittimita' contabile e amministrativa, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti. 5. Se il direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi del collegio dei revisori adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al collegio stesso. In caso contrario, il direttore e', comunque, tenuto a motivare al collegio le proprie valutazioni, notificando la conferma dell'atto e dandone comunicazione al presidente della provincia. 6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilita' dei membri del collegio dei revisori, valgono le disposizioni previste per il direttore definite dall'art. 8, comma 3.