Art. 11. Sostituzione degli organi dell'Agenzia 1. La nomina del direttore e dei membri del collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso. 2. In attesa della nomina del nuovo direttore, il presidente della provincia provvede al commissariamento dell'APT.