Art. 11.
               Sostituzione degli organi dell'Agenzia
    1. La nomina del direttore e dei membri del collegio dei revisori
in  sostituzione  di  quelli  decaduti,  dimissionari o deceduti deve
essere  effettuata  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  della
decadenza, delle dimissioni o del decesso.
    2.  In  attesa  della  nomina  del nuovo direttore, il presidente
della provincia provvede al commissariamento dell'APT.