Art. 12.
              Il Comitato turistico di indirizzo (CTI)
    1.  Le province, i comuni ricompresi negli ambiti territoriali di
cui  all'art.  5,  e  le camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura  territorialmente  competenti  costituiscono,  in ciascun
ambito,  il  comitato  turistico  di indirizzo (CTI). Il CTI resta in
carica  per l'intera durata del mandato amministrativo del presidente
della provincia.
    2.  Un'apposita  conferenza  di  servizi, disciplinata ed indetta
dalla  provincia,  tra  gli  enti di cui al comma 1, definisce, entro
trenta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge, le norme
che determinano:
      a) il  valore  proporzionale  degli  enti  di  cui  al  comma 1
rispetto alla composizione del CTI, tenuto conto in particolare della
valenza turistica dei singoli comuni;
      b) le modalita' di funzionamento del CTI.
    3.  Qualora la conferenza di servizi, nel termine di cui al comma
2,  non  adotti  le previste determinazioni, provvede la provincia in
via sostitutiva.
    4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza di
servizi  di  cui  al  comma 2, o dalle determinazioni della provincia
adottate in via sostitutiva, la provincia insedia il CTI.
    5.  Qualora,  entro  i  termini  previsti, la provincia non possa
insediare  il  CTI  in  quanto  non  sia pervenuta la designazione di
almeno  il  cinquanta  per cento dei membri dello stesso, le relative
funzioni   sono   svolte  dalla  provincia  fino  a  quando  non  sia
validamente insediato il CTI.
    6. Spetta al CTI:
      a) esprimere  parere  obbligatorio  sul  programma  annuale  di
attivita' dell'APT;
      b) esprimere  parere  obbligatorio  sul bilancio di previsione,
sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;
      c) definire  gli  indirizzi  operativi  utili  a  garantire  il
migliore raggiungimento degli obiettivi;
      d) valutare  lo stato di attuazione del programma di attivita';
a  tal  fine,  il  direttore trasmette, ogni quattro mesi, al CTI una
relazione  sull'andamento delle attivita' e sullo stato di attuazione
del programma annuale.
    7.  Nel  caso  in  cui  il  CTI  non  esprima  i pareri di cui al
precedente  comma  6,  lettere  a)  e  b),  entro  venti  giorni  dal
ricevimento   della   formale   richiesta,   la   provincia  provvede
all'approvazione degli atti, prescindendo dal parere del CTI.