Art. 12. Il Comitato turistico di indirizzo (CTI) 1. Le province, i comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5, e le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti costituiscono, in ciascun ambito, il comitato turistico di indirizzo (CTI). Il CTI resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo del presidente della provincia. 2. Un'apposita conferenza di servizi, disciplinata ed indetta dalla provincia, tra gli enti di cui al comma 1, definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme che determinano: a) il valore proporzionale degli enti di cui al comma 1 rispetto alla composizione del CTI, tenuto conto in particolare della valenza turistica dei singoli comuni; b) le modalita' di funzionamento del CTI. 3. Qualora la conferenza di servizi, nel termine di cui al comma 2, non adotti le previste determinazioni, provvede la provincia in via sostitutiva. 4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, o dalle determinazioni della provincia adottate in via sostitutiva, la provincia insedia il CTI. 5. Qualora, entro i termini previsti, la provincia non possa insediare il CTI in quanto non sia pervenuta la designazione di almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, le relative funzioni sono svolte dalla provincia fino a quando non sia validamente insediato il CTI. 6. Spetta al CTI: a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attivita' dell'APT; b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi; d) valutare lo stato di attuazione del programma di attivita'; a tal fine, il direttore trasmette, ogni quattro mesi, al CTI una relazione sull'andamento delle attivita' e sullo stato di attuazione del programma annuale. 7. Nel caso in cui il CTI non esprima i pareri di cui al precedente comma 6, lettere a) e b), entro venti giorni dal ricevimento della formale richiesta, la provincia provvede all'approvazione degli atti, prescindendo dal parere del CTI.