Art. 13.
                          P e r s o n a l e
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  la  giunta regionale, con proprio atto da adottarsi
previa intesa con la provincia interessata, sentite le organizzazioni
sindacali,  stabilisce  i  contingenti  complessivi  di  personale di
organico  per l'esercizio delle funzioni di ciascuna delle ex-aziende
di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 9/1988.
    2.  Dalla  data  di  decorrenza  della  nomina  del direttore, il
personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato presso le aziende di
promozione  turistica  costituite  ai  sensi della legge regionale n.
9/1988,  e'  inserito  nel  ruolo  provinciale  di competenza, con la
salvaguardia  del  trattamento  giuridico  ed economico acquisito nel
ruolo  regionale.  Al  personale  regionale  trasferito continuano ad
applicarsi  le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale
21  agosto  1989,  n. 51, "Testo unico della legge sul personale" con
oneri  a carico della Regione. Al personale trasferito si applicano i
benefici  relativi  agli  assegni  di  mobilita' previsti dalle norme
vigenti.  Il  personale  in  servizio presso le aziende di promozione
turistica di cui alla legge regionale n. 9/1988 all'entrata in vigore
della presente legge, e' destinato alle corrispondenti agenzie per il
turismo di cui all'art. 6.
    3.   Il   personale   del  ruolo  unico  regionale  compreso  nel
contingente  di  cui  al  precedente  comma  1, e' trasferito, con il
corrispondente   posto   di   pianta   organica,   ed   il   relativo
finanziamento,   alla   provincia   di   competenza.  Sono,  inoltre,
trasferiti  alla provincia i posti vacanti di tale contingente, con i
relativi  finanziamenti.  Contestualmente,  con le procedure previste
dall'art.  32 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, la giunta
regionale   provvede  alla  corrispondente  riduzione  della  propria
dotazione organica.
    4.  Le  dotazioni  organiche  delle  agenzie  per il turismo sono
successivamente  definite  da  parte  di  ciascuna provincia. In tali
dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3.
    5.  Nel  caso  di  scioglimento  delle agenzie per il turismo, il
personale   in  servizio  presso  tali  organismi  rimane  nel  ruolo
provinciale di appartenenza.