Art. 15. Finanziamenti 1. La Regione determina l'entita' dello stanziamento da destinare a ciascuna agenzia per il turismo per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge. Lo stanziamento non potra', comunque, essere inferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese di personale, di funzionamento e di attivita' di ciascuna azienda di promozione turistica costituita ai sensi della legge regionale n. 9/1988, previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995. 2. La somma di cui al comma 1, e' erogata dalla Regione alla provincia a cui l'agenzia per il turismo e' funzionalmente collegata, con vincolo di destinazione. 3. La regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanzia per le attivita' richiamate al comma 1 svolte dalle agenzie per il turismo, le somme necessarie, calcolate secondo le modalita' definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa denominato "Finanziamenti per le agenzie per il turismo per lo svolgimento delle attivita' di informazione e promozione turistica locale". 4. Le agenzie per il turismo provvedono alle spese di funzionamento e di attivita' anche mediante: a) contributi da parte delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio dei compiti istituzionali svolti; b) rendite e proventi patrimoniali digestione; c) finanziamenti e rimborsi dell'agenzia di promozione economica di cui all'art. 28 della legge regionale n. 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati; d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di incarichi; e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari; f) ulteriori eventuali entrate.