Art. 15.
                            Finanziamenti
    1. La Regione determina l'entita' dello stanziamento da destinare
a  ciascuna agenzia per il turismo per lo svolgimento delle attivita'
di  cui  alla  presente  legge. Lo stanziamento non potra', comunque,
essere inferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese
di  personale, di funzionamento e di attivita' di ciascuna azienda di
promozione  turistica  costituita  ai  sensi della legge regionale n.
9/1988,  previsti  dal  bilancio  di  previsione  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 1995.
    2.  La  somma  di  cui  al comma 1, e' erogata dalla Regione alla
provincia a cui l'agenzia per il turismo e' funzionalmente collegata,
con vincolo di destinazione.
    3.  La regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio
di  previsione, stanzia per le attivita' richiamate al comma 1 svolte
dalle  agenzie per il turismo, le somme necessarie, calcolate secondo
le modalita' definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di
inflazione   programmata   per  l'anno  di  riferimento.  La  Regione
istituisce  un  apposito  capitolo di spesa denominato "Finanziamenti
per  le  agenzie per il turismo per lo svolgimento delle attivita' di
informazione e promozione turistica locale".
    4.   Le   agenzie   per  il  turismo  provvedono  alle  spese  di
funzionamento e di attivita' anche mediante:
      a) contributi  da  parte  delle  province, dei comuni, di altri
enti  pubblici  e  di  privati,  connessi  all'esercizio  dei compiti
istituzionali svolti;
      b) rendite e proventi patrimoniali digestione;
      c) finanziamenti   e   rimborsi   dell'agenzia   di  promozione
economica  di  cui  all'art.  28 della legge regionale n. 87/1998, in
funzione di specifici incarichi affidati;
      d) proventi  dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti,
contributi  e  rimborsi  da  parte  degli  enti locali, di altri enti
pubblici e di privati, connessi all'esercizio di incarichi;
      e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali,
nazionali e comunitari;
      f) ulteriori eventuali entrate.