Art. 17.
             Riconoscimento delle associazioni pro-loco
    1.  La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti
di  promozione  dell'accoglienza  turistica.  A tal fine, le pro-loco
cooperano con gli enti locali per:
      a) la   realizzazione   di  iniziative  idonee  a  favorire  la
conoscenza,  la  tutela  e la valorizzazione delle risorse turistiche
locali;
      b) la   realizzazione   di  iniziative  idonee  a  favorire  la
promozione  del  patrimonio  artistico  e  delle tradizioni e cultura
locali;
      c) la   realizzazione   di  iniziative  atte  a  migliorare  le
condizioni di soggiorno dei turisti;
      d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.
    2.  Presso  le province sono istituiti gli albi provinciali delle
associazioni pro-loco.
    3.  La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente   legge,  attraverso  apposito  regolamento,  disciplina  le
modalita'  e  le condizioni per l'espletamento delle attivita' di cui
al  comma  1.  Con  lo  stesso regolamento, e' disciplinata la tenuta
dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco.