Art. 17. Riconoscimento delle associazioni pro-loco 1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le pro-loco cooperano con gli enti locali per: a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali; b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali; c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione. 2. Presso le province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni pro-loco. 3. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, disciplina le modalita' e le condizioni per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, e' disciplinata la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco.