Art. 2. Servizi di informazione e di accoglienza turistica 1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull'offerta turistica locale e sul territorio regionale praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all'art. 5. 2. Lattivita' di accoglienza puo' comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo. 3. La prenotazione di strutture ricettive puo' essere altresi' effettuata direttamente dagli uffici di informazione e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi. 4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti dai comuni anche in forma associata e dalle province anche tramite le agenzie per il turismo di cui all'art. 6. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalle province e dai comuni attraverso le agenzie per il turismo. 5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano svolti con caratteristiche di omogeneita' su tutto il territorio regionale, la Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, un apposito regolamento. 6. Il regolamento di cui al comma 5, disciplina: a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e locale e gli standard dei relativi servizi; b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica; c) le condizioni e le garanzie per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione o degli enti locali a soggetti terzi.