Art. 2.
         Servizi di informazione e di accoglienza turistica
    1.  La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di
informazione sull'offerta turistica locale e sul territorio regionale
praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all'art.
5.
    2.  Lattivita'  di  accoglienza puo' comprendere la prenotazione,
effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e
del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono
essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo.
    3.  La  prenotazione  di strutture ricettive puo' essere altresi'
effettuata  direttamente  dagli  uffici di informazione e accoglienza
turistica   esclusivamente   ai  turisti  che  accedono  agli  uffici
medesimi.
    4.  I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere
locale  sono  svolti  dai  comuni  anche  in  forma associata e dalle
province anche tramite le agenzie per il turismo di cui all'art. 6. I
servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale
sono  svolti dalla Regione, dalle province e dai comuni attraverso le
agenzie per il turismo.
    5.  Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano
svolti  con  caratteristiche  di  omogeneita'  su tutto il territorio
regionale,  la  Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore dalla presente legge, un apposito regolamento.
    6. Il regolamento di cui al comma 5, disciplina:
      a) le   caratteristiche   degli   uffici   di   informazione  e
accoglienza  turistica in relazione al carattere regionale e locale e
gli standard dei relativi servizi;
      b) i  segni  distintivi  a  seconda  del  carattere regionale o
locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica;
      c) le condizioni e le garanzie per l'affidamento dei servizi di
cui  al presente articolo, da parte della Regione o degli enti locali
a soggetti terzi.