Art. 4. Razionalizzazione delle attivita' di competenza degli enti locali in materia di turismo 1. Oltre alle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, le province e i comuni, al fine di garantire le migliori e piu' facili condizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attivita' di rispettiva competenza in materia di turismo di cui all'art. 21 della legge regionale n. 87/1998, e di servizi ad esse connesse, avvalendosi delle agenzie per il turismo.