Art. 4.
Razionalizzazione  delle attivita' di competenza degli enti locali in
                         materia di turismo
    1. Oltre alle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, le province e
i  comuni,  al fine di garantire le migliori e piu' facili condizioni
di  accesso  ai  servizi, possono svolgere le attivita' di rispettiva
competenza  in  materia  di  turismo  di  cui all'art. 21 della legge
regionale  n.  87/1998,  e  di  servizi ad esse connesse, avvalendosi
delle agenzie per il turismo.