Art. 6. Agenzie per il turismo (APT) 1. In ogni ambito territoriale di cui all'art. 5, e' istituita una agenzia per il turismo (APT). Le APT sono strumenti tecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione. Le province esercitano sulle APT le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dalla presente legge. Alle APT si applicano le norme in materia di contabilita', bilancio, attivita' contrattuale e patrimonio della provincia. 2. Nel caso in cui l'ambito territoriale di competenza dell'APT comprenda il territorio di piu' province, le province interessate indicono una conferenza di servizi al fine di decidere a quale provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla APT Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione provvede, con proprio atto, ad individuare la provincia competente. 3. Le APT, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, espletano, in particolare, i seguenti compiti: a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell'ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti; b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle localita' turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti; c) promuovere, coordinare ed attuare attivita' di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali. 4. Le ragenzie per il tuismo non possono concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.