Art. 6.
                    Agenzie per il turismo (APT)
    1.  In  ogni  ambito territoriale di cui all'art. 5, e' istituita
una   agenzia   per   il   turismo   (APT).  Le  APT  sono  strumenti
tecnico-operativi,  dotati di autonomia organizzativa, amministrativa
e   di  gestione.  Le  province  esercitano  sulle  APT  le  funzioni
amministrative e di controllo disciplinate dalla presente legge. Alle
APT  si  applicano  le  norme  in  materia di contabilita', bilancio,
attivita' contrattuale e patrimonio della provincia.
    2.  Nel  caso in cui l'ambito territoriale di competenza dell'APT
comprenda  il  territorio  di  piu' province, le province interessate
indicono  una  conferenza  di  servizi  al  fine  di decidere a quale
provincia  attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla
APT  Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione provvede,
con proprio atto, ad individuare la provincia competente.
    3.  Le  APT,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui agli
articoli 2 e 3, espletano, in particolare, i seguenti compiti:
      a) fornire  servizi  di  informazione e di assistenza turistica
nell'ambito   del  proprio  territorio  e  istituire  gli  uffici  di
informazione  e  accoglienza  turistica  a  carattere  regionale  ove
previsti;
      b) provvedere  alla promozione e valorizzazione delle localita'
turistiche  e  del relativo patrimonio culturale, artistico, storico,
paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti;
      c) promuovere,  coordinare  ed  attuare  attivita' di interesse
turistico  nel  proprio  ambito territoriale, anche in collaborazione
con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali.
    4. Le ragenzie per il tuismo non possono concedere contributi per
iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.