Art. 8. Il direttore 1. Il presidente della provincia nomina il direttore, previa procedura di selezione mediante avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza e professionalita' nell'organizzazione e amministrazione di enti e organismi pubblici o privati del settore turistico. Il direttore svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della provincia. 2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il direttore e' regolato dalla provincia. 3. Non possono essere nominati direttore i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli organi di altri enti regionali, nonche', con riferimento all'ambito territoriale dell'agenzia per il turismo, i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti delle comunita' montane, i membri dei consigli e delle giunte di tali enti. Non possono essere nominati direttore i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell'ambito del territorio regionale. 4. Il rapporto di lavoro e' risolto anticipatamente dalla provincia con provvedimento che dichiara la decadenza dalla nomina di direttore, per uno dei seguenti motivi: a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi; b) gravi violazioni di norme di legge; c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attivita' dell'APT; d) gravi irregolarita' nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'agenzia; e) sopravvenuta causa di incompatibilita'; f) mancata predisposizione del programma di attivita' e del bilancio di previsione nei termini di legge. Tale atto e' adottato dal presidente della provincia.