Art. 8.
                            Il direttore
    1.  Il  presidente  della  provincia  nomina il direttore, previa
procedura  di  selezione  mediante  avviso  pubblico  tra soggetti di
comprovata   esperienza   e  professionalita'  nell'organizzazione  e
amministrazione  di  enti  e organismi pubblici o privati del settore
turistico.  Il  direttore  svolge  le  proprie funzioni per lo stesso
periodo di durata in carica del presidente della provincia.
    2.  Il  rapporto  di  lavoro  continuativo  ed  esclusivo  con il
direttore e' regolato dalla provincia.
    3.  Non  possono  essere  nominati  direttore i consiglieri e gli
assessori   regionali,  i  componenti  degli  organi  di  altri  enti
regionali,   nonche',   con   riferimento   all'ambito   territoriale
dell'agenzia  per il turismo, i sindaci, i presidenti delle province,
i  presidenti  delle comunita' montane, i membri dei consigli e delle
giunte  di  tali  enti.  Non  possono  essere  nominati  direttore  i
titolari,  gli  amministratori  ed i dipendenti di imprese turistiche
nell'ambito del territorio regionale.
    4.  Il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto  anticipatamente  dalla
provincia con provvedimento che dichiara la decadenza dalla nomina di
direttore, per uno dei seguenti motivi:
      a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi;
      b) gravi violazioni di norme di legge;
      c) inadempienze  degli  indirizzi  contenuti  nel  programma di
attivita' dell'APT;
      d) gravi irregolarita' nella gestione, tali da compromettere il
buon funzionamento dell'agenzia;
      e) sopravvenuta causa di incompatibilita';
      f) mancata  predisposizione  del  programma  di attivita' e del
bilancio di previsione nei termini di legge.
    Tale atto e' adottato dal presidente della provincia.