Art. 9.
                        Compiti del direttore
    1.  Il  direttore  rappresenta  legalmente l'APT, e' responsabile
dell'elaborazione  e  dell'attuazione  dei  programmi dell'agenzia ed
esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.
    2. Il direttore predispone, entro il 30 settembre, la proposta di
programma  di  attivita'  dell'APT. Il programma e' determinato sulla
base  del  piano  triennale  della  provincia, nel rispetto del piano
triennale  della  promozione economica previsto dalla legge regionale
n.  28/1997.  La  provincia,  previo parere del comitato turistico di
indirizzo di cui al successivo articolo 12, provvede all'approvazione
di  tale programma, nonche' all'approvazione del bilancio preventivo,
delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell'APT.
    3.  Il  programma  dell'APT  e'  finalizzato allo sviluppo e alla
promozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell'art. 3. A tal
fine, il programma tiene conto delle peculiarita' turistiche presenti
nel  territorio  di  competenza  e  della  rilevanza  turistica delle
diverse  localita'  in relazione alla loro ricettivita'. Il programma
di  attivita'  dell'APT  assume  come  riferimento  il  metodo  della
concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore.