Art. 9. Compiti del direttore 1. Il direttore rappresenta legalmente l'APT, e' responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi dell'agenzia ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione. 2. Il direttore predispone, entro il 30 settembre, la proposta di programma di attivita' dell'APT. Il programma e' determinato sulla base del piano triennale della provincia, nel rispetto del piano triennale della promozione economica previsto dalla legge regionale n. 28/1997. La provincia, previo parere del comitato turistico di indirizzo di cui al successivo articolo 12, provvede all'approvazione di tale programma, nonche' all'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell'APT. 3. Il programma dell'APT e' finalizzato allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell'art. 3. A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarita' turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse localita' in relazione alla loro ricettivita'. Il programma di attivita' dell'APT assume come riferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore.