Art. 10. Linee programmatiche di intervento per la cooperazione decentrata allo sviluppo 1. La programmazione della cooperazione decentrata si realizza attraverso l'adozione, con cadenza biennale, di linee programmatiche che individuano le priorita' geografiche e settoriali d'intervento, tenuto anche conto degli indirizzi del governo e di specifiche vocazioni locali. 2. Le linee programmatiche contengono anche la eventuale previsione della partecipazione a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonche' a programmi di altre regioni o interregionali. 3. La proposta di linee programmatiche elaborata dalla giunta regionale sentito il comitato regionale per la cooperazione, e' discussa nel corso della conferenza biennale per la cooperazione internazionale allo sviluppo.