Art. 10.
Linee  programmatiche  di  intervento  per la cooperazione decentrata
                            allo sviluppo
    1.  La  programmazione  della cooperazione decentrata si realizza
attraverso  l'adozione, con cadenza biennale, di linee programmatiche
che  individuano  le priorita' geografiche e settoriali d'intervento,
tenuto  anche  conto  degli  indirizzi  del  governo  e di specifiche
vocazioni locali.
    2.   Le   linee  programmatiche  contengono  anche  la  eventuale
previsione  della partecipazione a programmi dell'Unione europea e di
altri  organismi  internazionali,  nazionali  e  regionali, nonche' a
programmi di altre regioni o interregionali.
    3. La  proposta  di  linee  programmatiche elaborata dalla giunta
regionale  sentito  il  comitato  regionale  per  la cooperazione, e'
discussa  nel  corso  della  conferenza  biennale per la cooperazione
internazionale allo sviluppo.