Art. 11. Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 1. La giunta regionale convoca, entro il mese di febbraio di ogni biennio una conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo per discutere: a) la proposta delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo, della giunta regionale; b) la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale di cui all'art. 7, comma 2; c) i criteri dei parametri di valutazione dei progetti di cooperazione decentrata. 2. Alla conferenza sono invitati gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici, nonche' i soggetti censiti nella banca dati regionale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. 3. Della convocazione della conferenza viene data notizia attraverso i principali organi di stampa a diffusione regionale. 4. Della relazione definitiva sulla cooperazione internazionale allo sviluppo viene data, a cura della giunta regionale, ampia pubblicita' e diffusione. La relazione e' altresi' raccolta in apposita sezione della banca dati istituita ai sensi dell'art. 5.