Art. 11.
     Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo
    1. La giunta regionale convoca, entro il mese di febbraio di ogni
biennio   una   conferenza  sulla  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo per discutere:
      a) la  proposta  delle linee programmatiche per la cooperazione
decentrata allo sviluppo, della giunta regionale;
      b) la    relazione    sulla   situazione   della   cooperazione
internazionale di cui all'art. 7, comma 2;
      c) i  criteri  dei  parametri  di  valutazione  dei progetti di
cooperazione decentrata.
    2. Alla  conferenza  sono  invitati  gli enti locali e loro forme
associative,  gli  enti  pubblici,  nonche'  i soggetti censiti nella
banca dati regionale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.
    3. Della   convocazione   della  conferenza  viene  data  notizia
attraverso i principali organi di stampa a diffusione regionale.
    4.  Della  relazione definitiva sulla cooperazione internazionale
allo  sviluppo  viene  data,  a  cura  della  giunta regionale, ampia
pubblicita' e diffusione.
    La relazione e' altresi' raccolta in apposita sezione della banca
dati istituita ai sensi dell'art. 5.