Art. 13. Presentazione e valutazione dei progetti 1. Sulla base delle linee programmatiche approvate dal consiglio regionale, i gruppi di solidarieta' internazionale presentano al presidente della giunta regionale i propri progetti, corredati da una relazione particolareggiata sull'intervento, dall'indicazione dei soggetti coinvolti, da un piano finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di realizzazione previsti e dei finanziamenti disponibili. 2. Il presidente della giunta regionale trasmette trimestralmente al comitato regionale per la cooperazione decentrata i progetti di cui al comma 1, unitamente a quelli adottati dalla giunta regionale che prevedono la partecipazione a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonche' a programmi di altre regioni o interregionali. 3. Il comitato, nei trenta giorni successivi al ricevimento dei progetti di cui al comma 2, esprime il proprio parere sull'ammissibilita' degli stessi, indicando un ulteriore ordine di priorita' tra i progetti presentati, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione definiti nel corso della conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo, dando la precedenza a quelli che si ispirano ai principi enunciati all'art. 3, comma 1.