Art. 13.
              Presentazione e valutazione dei progetti
    1.  Sulla base delle linee programmatiche approvate dal consiglio
regionale,  i  gruppi  di  solidarieta'  internazionale presentano al
presidente della giunta regionale i propri progetti, corredati da una
relazione  particolareggiata  sull'intervento,  dall'indicazione  dei
soggetti   coinvolti,   da   un   piano   finanziario  dettagliato  e
dall'indicazione   dei   tempi   di   realizzazione  previsti  e  dei
finanziamenti disponibili.
    2. Il presidente della giunta regionale trasmette trimestralmente
al  comitato  regionale  per la cooperazione decentrata i progetti di
cui  al  comma 1, unitamente a quelli adottati dalla giunta regionale
che  prevedono la partecipazione a programmi dell'Unione europea e di
altri  organismi  internazionali,  nazionali  e  regionali, nonche' a
programmi di altre regioni o interregionali.
    3. Il  comitato,  nei trenta giorni successivi al ricevimento dei
progetti   di   cui   al   comma   2,   esprime   il  proprio  parere
sull'ammissibilita'  degli  stessi,  indicando un ulteriore ordine di
priorita'  tra  i  progetti  presentati, sulla base dei criteri e dei
parametri  di  valutazione definiti nel corso della conferenza per la
cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,  dando  la precedenza a
quelli che si ispirano ai principi enunciati all'art. 3, comma 1.