Art. 14. Patrocinio, cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della Regione 1. La giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di cui all'art. 13, comma 3, delibera: a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale; b) quali progetti ammettere al co-finanziamento regionale; c) quali progetti inoltrare per il co-finanziamento a organismi interregionali, nazionali o internazionali. 2. Il cofinanziamento regionale non puo' in ogni caso eccedere la quota del trenta per cento del costo complessivo preventivato del progetto. 3. In sede di assegnazione del contributo la giunta regionale indica il termine entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota, pari al cinquanta per cento del contributo assegnato. 4. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che dimostri lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima quota di contributo. 5. Per i progetti di iniziativa dei gruppi di solidarieta' internazionale, i contributi sono erogati all'ente locale facente parte del gruppo e indicato dal medesimo. 6. La partecipazione diretta della Regione ai programmi, puo' avvenire su iniziativa propria, ovvero in adesione a proposte dei competenti organi nazionali o di altre regioni. La Regione puo' altresi' aderire a proposte avanzate dai gruppi di solidarieta' internazionale. 7. Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 10, comma 2, la giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il beneficiario e le modalita' di pagamento, sulla base dei relativi programmi.