Art. 14.
Patrocinio,  cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della
                               Regione
    1. La   giunta   regionale,   nei  trenta  giorni  successivi  al
ricevimento del parere di cui all'art. 13, comma 3, delibera:
      a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale;
      b) quali progetti ammettere al co-finanziamento regionale;
      c) quali progetti inoltrare per il co-finanziamento a organismi
interregionali, nazionali o internazionali.
    2. Il cofinanziamento regionale non puo' in ogni caso eccedere la
quota  del  trenta  per  cento del costo complessivo preventivato del
progetto.
    3.  In  sede  di  assegnazione del contributo la giunta regionale
indica   il   termine  entro  cui  il  progetto  stesso  deve  essere
realizzato,  disponendo  l'erogazione  di  una  prima  quota, pari al
cinquanta per cento del contributo assegnato.
    4.  L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta
con determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una
relazione  che  dimostri  lo  stato  di  attuazione  del  progetto  e
documenti la spesa della prima quota di contributo.
    5.  Per  i  progetti  di  iniziativa  dei  gruppi di solidarieta'
internazionale,  i  contributi  sono  erogati all'ente locale facente
parte del gruppo e indicato dal medesimo.
    6.  La  partecipazione  diretta  della Regione ai programmi, puo'
avvenire  su  iniziativa  propria,  ovvero in adesione a proposte dei
competenti  organi  nazionali  o  di  altre  regioni. La Regione puo'
altresi'  aderire  a  proposte  avanzate  dai  gruppi di solidarieta'
internazionale.
    7.  Nel  caso  di  contributi  assegnati per la realizzazione dei
programmi di cui all'art. 10, comma 2, la giunta regionale individua,
in  sede  di  assegnazione  del  contributo,  il  beneficiario  e  le
modalita' di pagamento, sulla base dei relativi programmi.