Art. 15. Obblighi dei beneficiari dei contributi 1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 14, comma 4, nel termine dei trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla giunta regionale una relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in cui siano evidenziati il raggiungimento degli obiettivi fissati. 2. La mancata presentazione delle relazioni di cui all'art. 14, comma 4 e comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o la revoca degli stessi.