Art. 15.
               Obblighi dei beneficiari dei contributi
    1.  I beneficiari dei contributi di cui all'art. 14, comma 4, nel
termine  dei  trenta giorni successivi alla conclusione del progetto,
presentano alla giunta regionale una relazione finale corredata della
rendicontazione    finanziaria,   in   cui   siano   evidenziati   il
raggiungimento degli obiettivi fissati.
    2.  La  mancata presentazione delle relazioni di cui all'art. 14,
comma  4 e comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione dei
contributi  in  corso di realizzazione del progetto o la revoca degli
stessi.