Art. 16. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione di quanto previsto agli articoli 6, 10, 11 e 12, la giunta regionale provvede ad informare adeguatamente i soggetti interessati delle opportunita' previste dalla presente legge, esamina eventuali richieste di patrocinio, cofinanziamento o partecipazione diretta relative a progetti di cooperazione decentrata e predispone un piano di interventi sottoponendolo al parere della competente commissione consiliare. 2. La prima conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui all'art. 11 e' convocata entro il 31 maggio 2000.