Art. 16.
                          Norma transitoria
    1. In  sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione di
quanto  previsto  agli  articoli 6,  10, 11 e 12, la giunta regionale
provvede  ad  informare  adeguatamente  i  soggetti interessati delle
opportunita'   previste   dalla  presente  legge,  esamina  eventuali
richieste  di  patrocinio,  cofinanziamento  o partecipazione diretta
relative  a progetti di cooperazione decentrata e predispone un piano
di  interventi  sottoponendolo al parere della competente commissione
consiliare.
    2.  La  prima  conferenza  sulla cooperazione internazionale allo
sviluppo di cui all'art. 11 e' convocata entro il 31 maggio 2000.