Art. 17. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 500.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 7330 di nuova istituzione nel bilancio 1999, denominato: "Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo". 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede: a) quanto a L. 200.000.000 con pari disponibilita' del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, elenco n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio; b) quanto a L. 300.000.000 con pari disponibilita' del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, elenco n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio. 3. La disponibilita' relativa all'anno 1998 di cui al comma 2, lettera a), e' iscritta alla competenza dell'anno 1999, in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. 4. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al bilancio regionale 1999, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. 5. Per gli anni 2000 e successivi l'entita' della spesa regionale per l'attuazione della presente legge sara' determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. 6. Le spese per il funzionamento dei nuclei di valutazione e del comitato di cui all'art. 10 della presente legge trovano copertura sullo stanziamento del bilancio regionale di competenza al cap. 560, denominato "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione regionale - di commissioni, consigli e comitati". 7. Per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo la giunta regionale si avvale del personale e delle risorse strumentali della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 27 ottobre 1999 BRACALENTE