Art. 17.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  le  finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata,
per  l'anno 1999, la spesa di L. 500.000.000 da iscrivere, in termini
di  competenza  e  di  cassa,  al  cap. 7330 di nuova istituzione nel
bilancio  1999, denominato: "Spese per il cofinanziamento di progetti
di cooperazione allo sviluppo".
    2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:
      a) quanto  a  L.  200.000.000 con pari disponibilita' del Fondo
globale  del  cap. 9710  del  bilancio  di previsione per l'esercizio
finanziario  1998,  elenco  n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto
bilancio;
      b) quanto  a  L.  300.000.000 con pari disponibilita' del Fondo
globale  del  cap. 9710  del  bilancio  di previsione per l'esercizio
finanziario  1999,  elenco  n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto
bilancio.
    3.  La  disponibilita'  relativa all'anno 1998 di cui al comma 2,
lettera a), e' iscritta alla competenza dell'anno 1999, in attuazione
dell'art. 26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
    4. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni,  sia in termini di competenza che in termini di cassa, al
bilancio  regionale  1999, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23.
    5. Per gli anni 2000 e successivi l'entita' della spesa regionale
per  l'attuazione  della presente legge sara' determinata annualmente
con  legge  di  bilancio,  a  norma dell'art. 5 della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23.
    6.  Le spese per il funzionamento dei nuclei di valutazione e del
comitato  di  cui  all'art. 10 della presente legge trovano copertura
sullo  stanziamento del bilancio regionale di competenza al cap. 560,
denominato  "Spese  per  il  funzionamento  -  compresi  i gettoni di
presenza ed i compensi ai componenti, le indennita' di missione ed il
rimborso  spese  di  trasporto ai membri estranei all'amministrazione
regionale - di commissioni, consigli e comitati".
    7.  Per  la costituzione e l'aggiornamento della banca dati sulla
cooperazione  internazionale  allo  sviluppo  la  giunta regionale si
avvale del personale e delle risorse strumentali della Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 27 ottobre 1999
                             BRACALENTE