Art. 2. Tipologie di intervento 1. La Regione, per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di cooperazione decentrata, favorendo l'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie intorno ad essi. 2. Sono esclusi dagli interventi della presente legge i progetti, le iniziative disciplinati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, ovvero contribuiscono o sostengono operazioni o attivita' a carattere militare o di polizia.