Art. 2.
                       Tipologie di intervento
    1.  La  Regione,  per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui
all'art. 1 e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene
e   coordina   progetti   di   cooperazione   decentrata,   favorendo
l'aggregazione  di  risorse  umane, tecniche e finanziarie intorno ad
essi.
    2. Sono esclusi dagli interventi della presente legge i progetti,
le  iniziative  disciplinati  dalla  legge  26 febbraio 1992, n. 212,
ovvero contribuiscono o sostengono operazioni o attivita' a carattere
militare o di polizia.