Art. 3. Progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo 1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano al principio della centralita' dello sviluppo umano, integrano azioni di promozione della crescita economica con azioni di riequilibrio sociale e culturale nonche' di promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna, e si realizzano nel rispetto delle differenze tra i popoli e le culture, dello sviluppo endogeno e autogestito, della liberta' e partecipazione democratica e dei vincoli di sostenibilita' ambientale. 2. I progetti di cooperazione decentrata hanno come soggetto attivo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti stessi. 3. I progetti di cooperazione decentrata si integrano altresi' con i programmi di sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul territorio regionale. A tal fine, anche i cittadini di paesi in via di sviluppo e loro associazioni presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nell'identificazione dei progetti stessi, prioritariamente in quelli rivolti al loro paesi d'origine. 4. I progetti di cooperazione decentrata presentati dai gruppi di solidarieta' internazionale di cui all'art. 4, possono accedere al cofinanziamento regionale con le modalita' previste dalla presente legge.