Art. 3.
          Progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo
    1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano al principio
della   centralita'   dello   sviluppo  umano,  integrano  azioni  di
promozione  della  crescita  economica  con  azioni  di  riequilibrio
sociale e culturale nonche' di promozione delle pari opportunita' tra
uomo  e  donna,  e  si realizzano nel rispetto delle differenze tra i
popoli  e  le  culture,  dello sviluppo endogeno e autogestito, della
liberta' e partecipazione democratica e dei vincoli di sostenibilita'
ambientale.
    2.  I  progetti  di  cooperazione  decentrata hanno come soggetto
attivo  le  popolazioni  interessate, che sono direttamente coinvolte
nella realizzazione dei progetti stessi.
    3. I  progetti  di  cooperazione decentrata si integrano altresi'
con  i  programmi  di  sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul
territorio  regionale.  A tal fine, anche i cittadini di paesi in via
di  sviluppo  e  loro associazioni presenti sul territorio regionale,
possono  essere  coinvolti  nell'identificazione dei progetti stessi,
prioritariamente in quelli rivolti al loro paesi d'origine.
    4. I progetti di cooperazione decentrata presentati dai gruppi di
solidarieta'  internazionale  di  cui all'art. 4, possono accedere al
cofinanziamento  regionale  con  le modalita' previste dalla presente
legge.