Art. 4. Gruppi di solidarieta' internazionale 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce la costituzione di gruppi di solidarieta' internazionale tra enti locali e loro forme associative, enti pubblici, organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, associazioni, istituzioni, fondazioni, gruppi di volontariato, altre formazioni sociali e singoli cittadini, purche' operino senza fini di lucro. 2. I gruppi di solidarieta' internazionale sono comitati temporanei aventi durata, ai fini della presente legge, fino alla realizzazione dei relativi progetti. 3. Gli enti locali partecipano alle attivita' di cooperazione allo sviluppo promosse dai gruppi di solidarieta' internazionale: a) mettendo a disposizione, per l'assistenza tecnica e per le attivita' di coordinamento, le proprie strutture ed il proprio personale; b) attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie per le attivita' di cooperazione del gruppo; c) promuovendo il concorso al finanziamento delle attivita' del gruppo di altri soggetti pubblici e privati attraverso sottoscrizioni, donazioni, lasciti ed atti di liberalita'. 4. I gruppi di solidarieta' internazionale: a) promuovono e favoriscono rapporti di collaborazione tra attori sociali ed istituzionali nel territorio di riferimento; b) individuano, in collaborazione con le comunita' locali dei paesi destinatari, i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo che intendono realizzare; c) instaurano e mantengono relazioni dirette con le comunita' locali dei paesi destinatari con le quali realizzano i progetti di cooperazione; d) comunicano al presidente della giunta regionale la propria costituzione, con indicazione del proprio rappresentante e del domicilio eletto, ed il proprio scioglimento; e) provvedono alla designazione, per il periodo di durata del relativo progetto, di un proprio rappresentante all'interno del comitato regionale per la cooperazione decentrata di cui all'art. 7.