Art. 4.
                Gruppi di solidarieta' internazionale
    1. La  Regione,  in collaborazione con gli enti locali, favorisce
la  costituzione  di  gruppi  di solidarieta' internazionale tra enti
locali  e  loro  forme associative, enti pubblici, organizzazioni non
governative    di    cooperazione    internazionale,    associazioni,
istituzioni,  fondazioni,  gruppi  di  volontariato, altre formazioni
sociali e singoli cittadini, purche' operino senza fini di lucro.
    2. I   gruppi   di   solidarieta'  internazionale  sono  comitati
temporanei  aventi  durata,  ai  fini della presente legge, fino alla
realizzazione dei relativi progetti.
    3.  Gli  enti  locali  partecipano alle attivita' di cooperazione
allo sviluppo promosse dai gruppi di solidarieta' internazionale:
      a) mettendo  a  disposizione, per l'assistenza tecnica e per le
attivita'  di  coordinamento,  le  proprie  strutture  ed  il proprio
personale;
      b) attraverso  lo  stanziamento  di  risorse finanziarie per le
attivita' di cooperazione del gruppo;
      c) promuovendo il concorso al finanziamento delle attivita' del
gruppo    di   altri   soggetti   pubblici   e   privati   attraverso
sottoscrizioni, donazioni, lasciti ed atti di liberalita'.
    4. I gruppi di solidarieta' internazionale:
      a) promuovono  e  favoriscono  rapporti  di  collaborazione tra
attori sociali ed istituzionali nel territorio di riferimento;
      b) individuano,  in  collaborazione con le comunita' locali dei
paesi   destinatari,  i  progetti  di  cooperazione  decentrata  allo
sviluppo che intendono realizzare;
      c) instaurano  e  mantengono relazioni dirette con le comunita'
locali  dei  paesi  destinatari con le quali realizzano i progetti di
cooperazione;
      d) comunicano  al  presidente della giunta regionale la propria
costituzione,  con  indicazione  del  proprio  rappresentante  e  del
domicilio eletto, ed il proprio scioglimento;
      e) provvedono  alla  designazione, per il periodo di durata del
relativo  progetto,  di  un  proprio  rappresentante  all'interno del
comitato regionale per la cooperazione decentrata di cui all'art. 7.