Art. 5.
                            Informazione
    1. Al fine di favorire la costituzione dei gruppi di solidarieta'
internazionale,  la  giunta regionale provvede al censimento biennale
delle  strutture e dei soggetti presenti sul territorio regionale che
svolgono  o  intendono svolgere attivita' di cooperazione decentrata,
nonche'  a  raccogliere informazioni e documentazione sulle attivita'
di  cooperazione  internazionale allo sviluppo e istituisce una banca
dati dei soggetti e delle iniziative, collegandosi con l'Osservatorio
interregionale  e  con  le  banche  dati  e  le strutture dell'Unione
europea e degli altri organismi nazionali e internazionali.
    2. La  banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo
include informazioni riguardanti la possibilita' di partecipazione ad
iniziative    di   cooperazione   regionali,   statali,   europee   e
internazionali  ed  i  canali  di  finanziamento  per la cooperazione
internazionale allo sviluppo.
    3.  La  banca  dati  include  altresi' una apposita sezione sulla
condizione della donna nei paesi in via di sviluppo.
    4.  L'accesso  alla  banca dati sulla cooperazione internazionale
allo  sviluppo  e'  libero  e garantito al pubblico anche su rete, ed
alla  stessa vengono date adeguate forme di pubblicita', nel rispetto
di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.