Art. 5. Informazione 1. Al fine di favorire la costituzione dei gruppi di solidarieta' internazionale, la giunta regionale provvede al censimento biennale delle strutture e dei soggetti presenti sul territorio regionale che svolgono o intendono svolgere attivita' di cooperazione decentrata, nonche' a raccogliere informazioni e documentazione sulle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo e istituisce una banca dati dei soggetti e delle iniziative, collegandosi con l'Osservatorio interregionale e con le banche dati e le strutture dell'Unione europea e degli altri organismi nazionali e internazionali. 2. La banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo include informazioni riguardanti la possibilita' di partecipazione ad iniziative di cooperazione regionali, statali, europee e internazionali ed i canali di finanziamento per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 3. La banca dati include altresi' una apposita sezione sulla condizione della donna nei paesi in via di sviluppo. 4. L'accesso alla banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e' libero e garantito al pubblico anche su rete, ed alla stessa vengono date adeguate forme di pubblicita', nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.