Art. 7. Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo 1. Il comitato regionale per la cooperazione decentrata svolge attivita' consultive e propositive in ordine: a) alla definizione delle linee programmatiche di cui all'art. 10; b) all'ammissibilita' dei progetti al patrocinio e al cofinanziamento regionale e di altri organismi nazionali e internazionali, in conformita' a quanto disposto all'art. 13; c) alle iniziative volte a favorire la piu' ampia partecipazione della comunita' regionale all'individuazione e realizzazione delle politiche regionali di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la diffusione dell'informazione, la promozione ed il coordinamento delle relative attivita' nel territorio regionale; d) alla preparazione della conferenza biennale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Il comitato elabora inoltre la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale allo sviluppo nella regione.