Art. 7.
   Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo
    1.  Il  comitato  regionale per la cooperazione decentrata svolge
attivita' consultive e propositive in ordine:
      a) alla   definizione   delle   linee   programmatiche  di  cui
all'art. 10;
      b) all'ammissibilita'   dei   progetti   al   patrocinio  e  al
cofinanziamento   regionale   e   di   altri  organismi  nazionali  e
internazionali, in conformita' a quanto disposto all'art. 13;
      c) alle   iniziative   volte   a   favorire   la   piu'   ampia
partecipazione   della   comunita'   regionale  all'individuazione  e
realizzazione    delle    politiche    regionali    di   cooperazione
internazionale   allo   sviluppo,   anche  attraverso  la  diffusione
dell'informazione,  la  promozione ed il coordinamento delle relative
attivita' nel territorio regionale;
      d) alla    preparazione   della   conferenza   biennale   sulla
cooperazione internazionale allo sviluppo.
    2.  Il  comitato  elabora  inoltre  la relazione sulla situazione
della cooperazione internazionale allo sviluppo nella regione.