Art. 8. Composizione del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo 1. Il comitato regionale per la cooperazione decentrata e' costituito da componenti permanenti e da componenti temporanei. 2. Sono componenti permanenti del comitato e rimangono in carica per la durata della legislatura: a) il presidente della giunta regionale che lo presiede; b) tre componenti designati dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia, sezione regionale; c) un componente designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani; d) un componente designato dall'Unione province italiane, sezione regionale; e) una componente designata dal centro per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna; f) un componente designato dalla consulta regionale dell'immigrazione; g) un componente designato dall'Universita' per stranieri di Perugia. 3. Sono componenti temporanei del comitato i rappresentanti dei gruppi di solidarieta' internazionale costituiti e operanti sul territorio regionale, designati ciascuno da ogni gruppo. I componenti temporanei restano in carica per la durata del relativo progetto e partecipano alle riunioni del comitato senza diritto di voto.