Art. 8.
Composizione  del  Comitato  regionale per la cooperazione decentrata
                            allo sviluppo
    1. Il  comitato  regionale  per  la  cooperazione  decentrata  e'
costituito da componenti permanenti e da componenti temporanei.
    2.  Sono componenti permanenti del comitato e rimangono in carica
per la durata della legislatura:
      a) il presidente della giunta regionale che lo presiede;
      b) tre  componenti  designati  dall'associazione  nazionale dei
comuni d'Italia, sezione regionale;
      c) un   componente   designato   dalla   delegazione  regionale
dell'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani;
      d) un   componente  designato  dall'Unione  province  italiane,
sezione regionale;
      e) una  componente  designata  dal  centro per la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomo e donna;
      f) un    componente    designato   dalla   consulta   regionale
dell'immigrazione;
      g) un  componente  designato  dall'Universita' per stranieri di
Perugia.
    3.  Sono  componenti temporanei del comitato i rappresentanti dei
gruppi  di  solidarieta'  internazionale  costituiti  e  operanti sul
territorio regionale, designati ciascuno da ogni gruppo. I componenti
temporanei  restano  in  carica per la durata del relativo progetto e
partecipano alle riunioni del comitato senza diritto di voto.