Art. 9. Funzionamento del comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo 1. I componenti permanenti del comitato di cui all'art. 8, comma 2, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, con le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento entro un mese dall'insediamento. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale. 4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione. 5. Alfine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati, il comitato puo' avvalersi di appositi nuclei di valutazione, costituiti con atto di giunta e composti da un rappresentante del gruppo di solidarieta' internazionale interessato, da un esperto in cooperazione internazionale designato dal comitato stesso e da un esperto di cooperazione internazionale di un organismo nazionale o internazionale designato dalla giunta regionale. Ai fini del monitoraggio la giunta puo' avvalersi altresi' di una struttura regionale appositamente costituita. 6. La partecipazione al comitato e' gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.