Art. 9.
Funzionamento  del  comitato regionale per la cooperazione decentrata
                            allo sviluppo
    1. I  componenti permanenti del comitato di cui all'art. 8, comma
2,  sono  nominati con decreto del presidente della giunta regionale,
con  le  procedure  di cui all'art. 16 della legge regionale 21 marzo
1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
    2. Il comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento
entro un mese dall'insediamento.
    3.  Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
giunta regionale.
    4.   Alle   riunioni  del  comitato  possono  essere  invitati  a
partecipare  senza  diritto  di  voto  esperti  e  rappresentanti  di
istituzioni,  enti,  organismi  ed associazioni che abbiano specifico
interesse all'argomento in discussione.
    5. Alfine  del  monitoraggio  e della valutazione dei progetti in
corso  d'opera  o  realizzati, il comitato puo' avvalersi di appositi
nuclei di valutazione, costituiti con atto di giunta e composti da un
rappresentante del gruppo di solidarieta' internazionale interessato,
da  un  esperto in cooperazione internazionale designato dal comitato
stesso e da un esperto di cooperazione internazionale di un organismo
nazionale o internazionale designato dalla giunta regionale.
    Ai fini del monitoraggio la giunta puo' avvalersi altresi' di una
struttura regionale appositamente costituita.
    6. La  partecipazione  al  comitato  e'  gratuita.  Ai componenti
spetta  il  rimborso  delle  spese di viaggio secondo quanto previsto
dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.