Art. 2. Costituzione della fondazione "Umbria per la pace" 1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione "Umbria per la pace", persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le province di Perugia e Terni, con i comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalita': a) realizzare un efficace coordinamento programmatorio ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale; b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarieta', di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace; c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione. 2. L'adesione della Regione alla fondazione e' subordinata, in particolare, alla condizione che lo statuto della stessa preveda espressamente: a) il perseguimento delle finalita' sancite dal comma l e lo svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3; b) la nomina del presidente della fondazione da parte della giunta regionale; c) l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della giunta regionale; d) l'adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo le modalita' indicate dallo statuto. Va comunque assicurata agli enti pubblici fondatori la maggioranza negli organi della fondazione; e) l'attribuzione al consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del collegio dei revisori. 3. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato al compimento degli atti necessari alla costituzione della fondazione e all'adesione della Regione.