Art. 2.
         Costituzione della fondazione "Umbria per la pace"
    1.  La  Regione promuove la costituzione della Fondazione "Umbria
per  la  pace",  persona  giuridica  di diritto privato senza fini di
lucro  e concorre con le province di Perugia e Terni, con i comuni di
Perugia  e  di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento
di perseguire le seguenti finalita':
      a) realizzare   un  efficace  coordinamento  programmatorio  ed
operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel
territorio regionale;
      b) promuovere  la  realizzazione  di  progetti  culturali  e di
ricerca,   di   educazione,  di  solidarieta',  di  formazione  e  di
informazione   tesi   a   consolidare   e  sviluppare  la  tradizione
dell'Umbria come terra di pace;
      c) favorire    interventi   di   enti   locali,   associazioni,
istituzioni  culturali,  gruppi  di  volontariato  e  di cooperazione
internazionale presenti nella regione.
    2. L'adesione  della  Regione  alla fondazione e' subordinata, in
particolare,  alla  condizione  che  lo  statuto della stessa preveda
espressamente:
      a) il  perseguimento  delle  finalita' sancite dal comma l e lo
svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3;
      b) la  nomina  del  presidente  della fondazione da parte della
giunta regionale;
      c) l'approvazione   dello   statuto   e   delle  sue  eventuali
modificazioni da parte della giunta regionale;
      d) l'adesione,   successiva   alla  costituzione,  di  soggetti
pubblici  e  privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto
dalla presente legge, secondo le modalita' indicate dallo statuto. Va
comunque assicurata agli enti pubblici fondatori la maggioranza negli
organi della fondazione;
      e) l'attribuzione   al   consiglio   di  amministrazione  della
competenza alla nomina del collegio dei revisori.
    3. Il   presidente  della  giunta  regionale  e'  autorizzato  al
compimento  degli atti necessari alla costituzione della fondazione e
all'adesione della Regione.