Art. 4.
               Fondo di dotazione e contributo annuale
    l. La  Regione  concorre  assieme  agli altri enti fondatori alla
dotazione iniziale della Fondazione.
    2. La  Regione,  assieme  agli  enti  fondatori  e  ad  eventuali
sostenitori,  concorre  con  un  contributo  annuale  alle  spese  di
gestione.
    3.  L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale e'
deliberata  dalla  giunta regionale, previa valutazione del programma
annuale  d'attivita'  della  Fondazione  che va trasmesso alla giunta
stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
    4. Lo statuto e l'attivita' della Fondazione devono assicurare il
rispetto dei seguenti criteri:
      a) il  bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere
approvati  dal consiglio di amministrazione rispettivamente entro due
mesi  dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario, che va dal
1o maggio al 30 aprile successivo;
      b) la   gestione   della   Fondazione  deve  essere  diretta  a
conseguire il pareggio di bilancio;
      c) la  Fondazione  non puo' assumere impegni di spesa eccedenti
le  disponibilita'  finanziarie  accertate  in  sede  di  bilancio di
previsione,  se  non  previo reperimento di ulteriori risorse di pari
importo a copertura.
    5.  Oualora,  nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegna
il  pareggio  di  bilancio,  gli  organi sociali decadono e la giunta
regionale,  sentiti  gli  enti  fondatori,  nomina un commissario con
l'incarico  di gestire l'attivita' ordinaria fino alla ricostituzione
degli organi.