Art. 4. Fondo di dotazione e contributo annuale l. La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione. 2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione. 3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale e' deliberata dalla giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attivita' della Fondazione che va trasmesso alla giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 4. Lo statuto e l'attivita' della Fondazione devono assicurare il rispetto dei seguenti criteri: a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario, che va dal 1o maggio al 30 aprile successivo; b) la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio; c) la Fondazione non puo' assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura. 5. Oualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegna il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attivita' ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.