Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1 e' autorizzata per
l'anno  2000 la spesa di L. 30.000.000 da iscrivere sia in termini di
competenza che di cassa al cap. 1023 di nuova istituzione denominato:
concorso   della   Regione  al  fondo  di  dotazione  iniziale  della
Fondazione "Umbria per la pace".
    2. E  altresi'  autorizzata  per l'anno 2000, per le finalita' di
cui  all'art. 4,  comma  2  della  presente  legge  la  spesa  di  L.
70.000.000  da  iscrivere  in  termini  di  competenza  e di cassa al
cap. 1024  di  nuova  istituzione  denominato:  "contributo ordinario
annuale alla Fondazione "Umbria per la pace".
    3.  All'onere complessivo di L. 100.000.000 di cui ai commi 1 e 2
relativi  all'anno  2000  si  fa  fronte  con  pari  riduzione  dello
stanziamento del cap. 780 previsto per detto esercizio, rif. bilancio
pluriennale 6122051.
    4.  Per  gli  anni  2001 e successivi l'entita' della spesa sara'
annualmente  determinata  con legge di bilancio, a norma dell'art. 5,
comma 2 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.