Art. 5. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1 e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 30.000.000 da iscrivere sia in termini di competenza che di cassa al cap. 1023 di nuova istituzione denominato: concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione "Umbria per la pace". 2. E altresi' autorizzata per l'anno 2000, per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge la spesa di L. 70.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1024 di nuova istituzione denominato: "contributo ordinario annuale alla Fondazione "Umbria per la pace". 3. All'onere complessivo di L. 100.000.000 di cui ai commi 1 e 2 relativi all'anno 2000 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 780 previsto per detto esercizio, rif. bilancio pluriennale 6122051. 4. Per gli anni 2001 e successivi l'entita' della spesa sara' annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.