Art. 2. Ambito di applicazione 1. E' istituito il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana". 2. Le funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle attivita' relative al Sistema sono attribuite alla omonima comunita' montana. 3. Il Sistema di cui al comma 1 comprende, all'interno dell'ambito territoriale considerato: a) le aree naturali protette istituite in base alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9; b) le aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9; c) le aree forestali appartenenti al demanio pubblico e segnatamente a quello regionale; d) le aree di particolare interesse faunistico nelle quali, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, vengono programmate e attuate le attivita' di protezione della fauna e di gestione faunistico-venatoria; e) le aree vincolate ad obiettivi ambientali di carattere transitorio e/o particolare costituite dalle aree di studio di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.G.R. n. 61/1998 nonche' le aree tutelate in base a provvedimenti di salvaguardia per motivi di necessita' ed urgenza ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.