Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.   E'   istituito   il   sistema   territoriale   di  interesse
naturalistico ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana".
    2. Le  funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle
attivita'  relative al Sistema sono attribuite alla omonima comunita'
montana.
    3.   Il   Sistema  di  cui  al  comma  1  comprende,  all'interno
dell'ambito territoriale considerato:
      a) le  aree  naturali  protette  istituite  in  base alla legge
regionale 3 marzo 1995, n. 9;
      b) le aree di particolare interesse naturalistico ambientale di
cui  alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della
legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
      c) le   aree  forestali  appartenenti  al  demanio  pubblico  e
segnatamente a quello regionale;
      d) le  aree di particolare interesse faunistico nelle quali, ai
sensi   della   legge   regionale  17 maggio  1994,  n.  14,  vengono
programmate  e  attuate  le  attivita' di protezione della fauna e di
gestione faunistico-venatoria;
      e) le  aree  vincolate  ad  obiettivi  ambientali  di carattere
transitorio  e/o  particolare  costituite dalle aree di studio di cui
agli  articoli 4 e 5 del D.P.G.R. n. 61/1998 nonche' le aree tutelate
in  base  a provvedimenti di salvaguardia per motivi di necessita' ed
urgenza ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.