Art. 4. Obiettivi e strumenti 1. La comunita' montana "Monte Peglia e Selva di Meana" attua il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale in modo di assicurare omogeneita' ed integrazione degli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici nonche' delle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi generali la comunita' montana predispone e approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano oggetto del sistema con i relativi contenuti programmatici economici e sociali. 3. Il piano del sistema e' approvato previa partecipazione di tutti, gli enti locali e pubblici interessati, delle forze economiche e culturali organizzate operanti sul territorio considerato. 4. Il piano del sistema ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. 5. La comunita' montana integra il piano generale del sistema con la pianificazione facente capo a soggetti amministrativi diversi per le competenze loro spettanti nel territorio considerato. 6. La comunita' montana nell'ambito dei poteri conferitegli dalla presente legge, esercita anche le funzioni attribuite al soggetto gestore delle aree naturali protette istituite. 7. I piani e i programmi approvati dalla comunita' montana per la gestione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale, se relativi ad un area naturale protetta, godono delle priorita' previste all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.