Art. 4.
                        Obiettivi e strumenti
    1.  La comunita' montana "Monte Peglia e Selva di Meana" attua il
sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale in modo di
assicurare  omogeneita'  ed  integrazione  degli assetti naturali dei
luoghi,   dei   valori   paesaggistici  ed  artistici  nonche'  delle
tradizioni culturali delle popolazioni locali.
    2.  Per  il  raggiungimento degli obiettivi generali la comunita'
montana  predispone  e approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  il  piano oggetto del sistema con i relativi
contenuti programmatici economici e sociali.
    3.  Il  piano  del  sistema e' approvato previa partecipazione di
tutti, gli enti locali e pubblici interessati, delle forze economiche
e culturali organizzate operanti sul territorio considerato.
    4. Il  piano  del  sistema  ha  durata  triennale  e  puo' essere
aggiornato annualmente.
    5. La comunita' montana integra il piano generale del sistema con
la  pianificazione facente capo a soggetti amministrativi diversi per
le competenze loro spettanti nel territorio considerato.
    6. La comunita' montana nell'ambito dei poteri conferitegli dalla
presente  legge,  esercita  anche  le funzioni attribuite al soggetto
gestore delle aree naturali protette istituite.
    7. I piani e i programmi approvati dalla comunita' montana per la
gestione   del   sistema   territoriale  di  interesse  naturalistico
ambientale,  se  relativi  ad un area naturale protetta, godono delle
priorita' previste all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.