Art. 5.
Adozione  approvazione  dei  piani  e  del  regolamento  di  gestione
                     dell'area naturale protetta
    1.  Il  piano  dell'area naturale protetta ricompresa nel Sistema
Monte  Peglia  e  Selva  di Meana istituito con la presente legge, e'
approvato,  in  deroga  a  quanto  stabilito dall'art. 12 della legge
regionale  3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano
regolatore generale - parte strutturale - dagli articoli 6, 7, 8, 9 e
l0  della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il
comune  e'  sostituito  dal  soggetto  di gestione dell'area naturale
protetta.
    2.   In   caso  di  area  naturale  protetta  interprovinciale  o
intercomunale  le  funzioni  amministrative attribuite alla provincia
dall'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono svolte
dalla giunta regionale.
    3.  Il  piano pluriennale economico e sociale dell'area di cui al
comma  1,  e'  approvato,  in  deroga a quanto stabilito dall'art. 13
della  legge  regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste
per  il  piano  regolatore  generale - parte attuativa - dall'art. 21
della  legge  regionale  21 ottobre  1997, n. 31, intendendosi che il
Consiglio  comunale  e' sostituito dal soggetto di gestione dell'area
naturale protetta.
    4.  Con  le  stesse  procedure stabilite al comma 3 e' adottato e
approvato   il   regolamento   dell'area  naturale  protetta  di  cui
all'art. 14 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.