Art. 5. Adozione approvazione dei piani e del regolamento di gestione dell'area naturale protetta 1. Il piano dell'area naturale protetta ricompresa nel Sistema Monte Peglia e Selva di Meana istituito con la presente legge, e' approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano regolatore generale - parte strutturale - dagli articoli 6, 7, 8, 9 e l0 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il comune e' sostituito dal soggetto di gestione dell'area naturale protetta. 2. In caso di area naturale protetta interprovinciale o intercomunale le funzioni amministrative attribuite alla provincia dall'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono svolte dalla giunta regionale. 3. Il piano pluriennale economico e sociale dell'area di cui al comma 1, e' approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano regolatore generale - parte attuativa - dall'art. 21 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il Consiglio comunale e' sostituito dal soggetto di gestione dell'area naturale protetta. 4. Con le stesse procedure stabilite al comma 3 e' adottato e approvato il regolamento dell'area naturale protetta di cui all'art. 14 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.