Art. 2. (1)
                       Dichiarazione d'urgenza
    1. La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44
dello  statuto  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 22 ottobre 1999
                                GALAN
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    (1) Articolo  sprovvisto  di efficacia giuridica per mancanza del
consenso  governativo  espressamente  previsto dall'art. 127, comma 3
della Costituzione.