(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 26 ottobre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definisce e disciplina le seguenti strutture ricettive extralberghiere: a) esercizi di affittacamere; b) attivita' ricettive in esercizi di ristorazione; c) attivita' ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast; d) unita' abitative ammobiliate ad uso turistico; e) strutture ricettive - residence; f) attivita' ricettive in residenze rurali; g) case per ferie; h) ostelli per la gioventu'; i) foresterie per turisti; l) case religiose di ospitalita'; m) centri soggiorno studi. 2. La presente legge non disciplina le strutture ricettive all'aria aperta e i rifugi, disciplinati da specifica normativa regionale.