(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 93 del
                          26 ottobre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                    la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli
6  e  7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, definisce e disciplina le
seguenti strutture ricettive extralberghiere:
      a) esercizi di affittacamere;
      b) attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;
      c) attivita'   ricettive   a   conduzione  familiare  -  bed  &
breakfast;
      d) unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;
      e) strutture ricettive - residence;
      f) attivita' ricettive in residenze rurali;
      g) case per ferie;
      h) ostelli per la gioventu';
      i) foresterie per turisti;
      l) case religiose di ospitalita';
      m) centri soggiorno studi.
    2.  La  presente  legge  non  disciplina  le  strutture ricettive
all'aria  aperta  e  i  rifugi,  disciplinati  da specifica normativa
regionale.