Art. 12. Case religiose di ospitalita' 1. Sono case religiose di ospitalita' le strutture ricettive caratterizzate dalle finalita' religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalita' a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalita' stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. 2. Ai sensi del comma 1 sono considerati enti a fini religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Non rientrano nella definizione di cui al comma l le case di convivenza religiosa, che provvedono ad offrire ospitalita' temporanea nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunita'. 4. Gli immobili, adibiti a case religiose di ospitalita', devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegato VI.