Art. 12.
                    Case religiose di ospitalita'
    1.  Sono  case  religiose  di  ospitalita' le strutture ricettive
caratterizzate dalle finalita' religiose dell'ente gestore che offre,
a  pagamento,  ospitalita'  a  chiunque  lo richieda nel rispetto del
carattere  religioso dell'ospitalita' stessa e con accettazione delle
conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
    2.  Ai  sensi  del comma 1 sono considerati enti a fini religiosi
gli  enti  ecclesiastici  riconosciuti  in  base alla legge 20 maggio
1985, n. 222.
    3.  Non  rientrano nella definizione di cui al comma l le case di
convivenza   religiosa,   che   provvedono   ad  offrire  ospitalita'
temporanea  nella  forma  e  nella  partecipazione  alla  vita  della
rispettiva comunita'.
    4.  Gli immobili, adibiti a case religiose di ospitalita', devono
essere    conformi    alle    vigenti    prescrizioni   edilizie   ed
igienico-sanitarie  e  devono  possedere  i  requisiti  minimi di cui
all'allegato VI.