Art. 13. Centri soggiorno studi 1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalita' finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attivita' didattica e convegnistica specializzata. 2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione. 3. I centri soggiorno studi sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26.