Art. 13.
                       Centri soggiorno studi
    1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad
ospitalita'  finalizzata  all'educazione  e  formazione  in strutture
dotate   di   adeguata   attrezzatura  per  l'attivita'  didattica  e
convegnistica specializzata.
    2.  I  centri  soggiorno  studi  sono  gestiti  da enti pubblici,
associazioni,  organizzazioni  sindacali,  soggetti privati, operanti
nel settore della formazione.
    3.  I  centri  soggiorno  studi  sono attrezzati per il soggiorno
degli  ospiti  in  camere dotate dei requisiti minimi previsti per le
strutture  alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge
regionale 27 giugno 1997, n. 26.