Art. 14.
                           Classificazione
    1.  Gli  esercizi  di  affittacamere,  le  attivita' ricettive in
esercizi  di  ristorazione,  le  unita'  abitative  ammobiliate a uso
turistico  di  cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b), le strutture
ricettive  -  residence,  sono classificati in terza, seconda e prima
categoria  in  base  ai  requisiti  posseduti  e  cosi'  definiti con
apposito  provvedimento  della  giunta  regionale, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. Le attivita' ricettive in residenze rurali, le case per ferie,
gli  ostelli  per  la gioventu', le case religiose di ospitalita' e i
centri soggiorno studi sono classificati in una unica categoria sulla
base  dei requisiti e servizi di cui agli allegati V e VI e di quanto
previsto all'art. 13, comma 3, per i centri soggiorno studi.
    3.  Per gli esercizi di cui ai commi l e 2, la classificazione e'
obbligatoria  e  ha  validita'  per  un  quinquennio a partire dal 1o
gennaio del quinquennio stesso.
    4.  E'  fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno
di  ciascuna  struttura ricettiva il segno distintivo, corrispondente
alla categoria assegnata e conforme al modello approvato dalla giunta
regionale.