Art. 14. Classificazione 1. Gli esercizi di affittacamere, le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione, le unita' abitative ammobiliate a uso turistico di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b), le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima categoria in base ai requisiti posseduti e cosi' definiti con apposito provvedimento della giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le attivita' ricettive in residenze rurali, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', le case religiose di ospitalita' e i centri soggiorno studi sono classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti e servizi di cui agli allegati V e VI e di quanto previsto all'art. 13, comma 3, per i centri soggiorno studi. 3. Per gli esercizi di cui ai commi l e 2, la classificazione e' obbligatoria e ha validita' per un quinquennio a partire dal 1o gennaio del quinquennio stesso. 4. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno di ciascuna struttura ricettiva il segno distintivo, corrispondente alla categoria assegnata e conforme al modello approvato dalla giunta regionale.