Art. 15.
                  Procedure per la classificazione
    1.  La  classificazione  di  cui all'art. 14, e' effettuata dalla
provincia  competente  per  territorio  e ha validita' quinquennale a
partire dal 1o gennaio 2000.
    2.  Per  le  nuove  strutture,  aperte durante il quinquennio, la
classificazione  ha  validita' dal momento dell'attribuzione e per la
frazione di quinquennio rimanente.
    3.  Per  l'esercizio delle attivita' ricettive di cui all'art. 14
la   domanda   di   classificazione   e'  presentata  alla  provincia
dall'interessato,  corredata della documentazione di cui all'allegato
VII.
    4.  Qualora,  per qualsiasi causa, la struttura ricettiva venga a
possedere  i  requisiti  di  una  classificazione  diversa  da quella
attribuita,  la  provincia procede in ogni momento, su domanda, a una
nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di declassamento.
    5.  La  classificazione  e'  assegnata dalla provincia sulla base
degli  elementi  denunciati  di  cui  all'allegato  VII  a seguito di
verifica  e  sentito  il  parere dell'azienda di promozione turistica
competente  per  territorio  da  fornirsi entro quindici giorni dalla
richiesta. Nel caso di silenzio la provincia provvede, comunque, alla
classificazione  entro  quaranta  giorni  dalla  presentazione  della
domanda.
    6.  Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio,
il  modulo  di  classificazione  deve  essere inviato dalla provincia
all'interessato,  con  la  copia  della denuncia dell'attrezzatura. I
moduli  pervenuti,  con  la  conferma  o la modifica dei dati in essi
contenuti, devono essere ripresentati dall'interessato alla provincia
entro   il   mese   di giugno.   La   ripresentazione   di  tutta  la
documentazione  di  cui all'allegato VII e' obbligatoria solo in caso
di modifiche strutturali intervenute.