Art. 15. Procedure per la classificazione 1. La classificazione di cui all'art. 14, e' effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validita' quinquennale a partire dal 1o gennaio 2000. 2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validita' dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente. 3. Per l'esercizio delle attivita' ricettive di cui all'art. 14 la domanda di classificazione e' presentata alla provincia dall'interessato, corredata della documentazione di cui all'allegato VII. 4. Qualora, per qualsiasi causa, la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, solo per i casi di declassamento. 5. La classificazione e' assegnata dalla provincia sulla base degli elementi denunciati di cui all'allegato VII a seguito di verifica e sentito il parere dell'azienda di promozione turistica competente per territorio da fornirsi entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di silenzio la provincia provvede, comunque, alla classificazione entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda. 6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il modulo di classificazione deve essere inviato dalla provincia all'interessato, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli pervenuti, con la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere ripresentati dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato VII e' obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.