Art. 16.
              Notifica della classificazione e ricorsi
    1.  Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive
e'  notificato  all'interessato  e  comunicato  al  comune  in cui e'
ubicato   l'esercizio,   alla   giunta  regionale  e  all'azienda  di
promozione turistica competente per territorio.
    2.   Avverso  il  provvedimento  di  classificazione  e'  ammesso
ricorso,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
notifica,  al  presidente della giunta regionale, che decide entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.