Art. 18.
                         Periodi di apertura
    1.  Le  strutture  ricettive  indicate  all'art. 14 possono avere
apertura  annuale  o  stagionale.  L'apertura  e'  annuale  quando le
strutture  sono  aperte  per  l'intero  arco dell'anno. L'apertura e'
stagionale  quando  le  strutture  sono  aperte  per  una  durata non
inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
    2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresi'
essere  aperte  per  ulteriori  periodi  temporanei nello stesso arco
dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo
comunque non superiore a nove mesi.
    3.  I  periodi  di  apertura, annuale e stagionale, devono essere
comunicati  alla  provincia,  congiuntamente alla comunicazione delle
attrezzature  e dei prezzi di cui all'art. 20, e al comune competente
per territorio.