Art. 18. Periodi di apertura 1. Le strutture ricettive indicate all'art. 14 possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura e' annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura e' stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno. 2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresi' essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi. 3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'art. 20, e al comune competente per territorio.